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COMUNE DI OPPIDO LUCANO
(Provincia di Potenza)
Per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni di cui all’art. 11 della legge 09/12/1998, n. 431, integrato dall’art. 1 del D.L. 25/02/2000, n. 32, nonché del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all'’rt. 29 della L.R. 19/11/1999, n. 31, E’ INDETTO, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato dal consiglio Regionale con deliberazione n. 1333 del 08/02/2000, modificata dalla D.C.R. n° 587 del 31.01.2003, il
BANDO DI CONCORSO
SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI
IN LOCAZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2006
(scadenza presentazione istanze: 31/03/2006)
REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO
- I requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso, da possedersi alla data di pubblicazione del presente Bando, per accedere ai contributi per l’anno 2006, sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98;
- Residenza anagrafica nel comune di Oppido Lucano (PZ);
c.1) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E’ considerato adeguato l’alloggio, sito nel Comune di Oppido Lucano o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti inferiore a:
- 45 mq per nucleo familiare composto da uno o due persone;
- 60 mq per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- 75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone;
- 85 mq per nucleo familiare composto da 6 persone;
- 95 mq per nucleo familiare composto da 7 persone e oltre;
c.2) non titolarità dei diritti di cui al punto c.1) su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 19993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq 14 a vano;
- reddito annuo convenzionale del nucleo familiare (determinato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 31/99) non superiore a Euro 12.435,01. Per reddito annuo convezionale si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, di tutti i componenti il nucleo familiare stesso, con esclusione di coloro che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto ad una distanza non inferiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, quali risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli articoli 1 e 77 del D.P.R. 23/12/1978, n. 915 e dell’art. 5 della Legge 08/08/1991, n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore dei componenti del nucleo familiare, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della legge 457/78, come sostituito dall’art. 2, 14° comma, del Decreto Legge 23/01/1982, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di Euro 516,46 per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di Euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall’art. 8, 3° comma, lett. a 3.1) della L.R. n. 31/99, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubenti. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.
- Conduttore di alloggio in locazione ad uso abitativo con canone annuo al netto degli oneri accessori desumibile dal contratto registrato in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, avente la seguente incidenza sul reddito:
e.1) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico inferiore o uguale a Euro 11.117,08, l’incidenza del canone di locazione su tale reddito deve essere superiore al 14%;
e.2) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico superiore a Euro 11.117,08 e di un reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 19/11/1999, n. 31, inferiore a Euro 12.435,01, l’incidenza del canone di locazione deve essere superiore al 24% del reddito convenzionale;
CATEGORIE SPECIALI
- ANZIANI:
richiedenti che alla data di presentazione della domanda abbiano superato i 65 anni di età;
- INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia siano affetti da invalidità permanente, riconosciuta dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, non inferiore a quella prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modulo, anche in copia, fornito dal Comune.
Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando (quindi entro e non il giorno 31 marzo 2006).
Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro in termine sopra indicati.
Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del suddetto termine. In ogni caso la domanda deve indicare:
- La cittadinanza nonché la residenza del concorrente;
- La composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- Il reddito annuo del nucleo familiare;
- L’ubicazione dell’alloggio occupato, nonché se l’alloggio è gestito dall’ATER, dal Comune o da altri Enti;
- Il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- La sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c1) e c2) indicati per la partecipazione al concorso;
- Entità del canone annuo desumibile dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori;
- Data di scadenza ed estremi del contratto di locazione;
- Eventuali requisiti di priorità di cui al comma 4° dell’art.1, del D.L. 25/02/2000, n. 32.
SARANNO ESCLUSE DAL CONCORSO LE DOMANDE NON COMPLETE IN OGNI LORO PARTE E QUELLE CHE NON CONTERRANNO LA FIRMA DEL RICHIEDENTE IN CALCE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELLA DOMANDA STESSA.
LA DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE ESSERE PRECEDENTE A QUELLA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PENA L’ESCLUSIONE DALLO STESSO.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda di norma non va allegata alcuna documentazione.
Al fine di non incorrere nell’eventuale accertamento, in alternativa all’autocertificazione di cui alla stessa domanda, è consentito allegare copia della dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare dell’anno 2004 e copia del contratto di locazione debitamente registrato.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuate a cura del comune entro trenta giorni dalla scadenza del bando.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro i successivi 15 giorni e resterà affissa all’albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al comune entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e saranno esaminati dal comune stesso entro i successivi 15 giorni.
Entro i successivi trenta giorni le graduatorie definitive saranno approvate dal Comune e trasmesse alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi stanziati per l’anno in corso.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e sulla base del reddito imponibile lordo medio pro-capite del nucleo familiare mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- INCIDENZA CANONE SUL REDDITO
- per i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo lordo annuo inferiore a Euro 11.117,08 :
- un punto per ogni punto percentuale intero di incidenza del canone su tale reddito superiore al 14,00%;
- per frazioni di punti percentuali di incidenza il punteggio è ridotto con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;
- oltre l’incidenza del 30,00% max 16 punti;
- per i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo annuo lordo superiore a Euro 11.117,08 e con reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 31/1999, inferiore a Euro 12.435,01:
- un punto per ogni punto percentuale intero di incidenza del canone sul reddito convenzionale superiore al 24,00%;
- per frazioni di punti percentuali di incidenza il punteggio è ridotto con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;
- oltre l’incidenza del 40,00% max 16 punti;
- REDDITO IMPONIBILE ANNUO LORDO MEDIO PRO-CAPITE DEL NUCLEO FAMILIARE
Reddito in euro |
Punti |
0- 516,46 |
10 |
516,46-1032,91 |
9 |
1032,92-2065,83 |
8 |
2065,84-3098,74 |
7 |
3098,75-4131,66 |
6 |
4131,67-5164,57 |
5 |
5164,58-6197,48 |
4 |
6197,49-7230,40 |
3 |
7230,41-8779,77 |
2 |
8779,78-11.117,08 |
1 |
Oltre 11.117,08 |
0 |
A parità di punteggio avranno priorità coloro i quali avranno ottenuto il maggior punteggio per il reddito medio annuo lordo pro-capite del nucleo familiare. A parità di punteggio e di priorità si procederà mediante sorteggio.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 1 del d.l. 25/02/2000, n. 32 avranno priorità assoluta i conduttori, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 09/12/1998, n° 431.
MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell’anno, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:
- Per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo lordo annuo del nucleo familiare anagrafico inferiore a Euro 11.117,08, il contributo concedibile è pari alla percentuale di incidenza del canone su tale reddito eccedente il 14,00% e non può, comunque, essere superiore a Euro 3.098,74;
- Per i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo annuo lordo del nucleo familiare anagrafico superiore a Euro 11.117,08 e con reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 31/1999, inferiore a Euro 12.435,01 il contributo concedibile è pari alla percentuale di incidenza del canone sul reddito convenzionale eccedente il 24,00% e non può, comunque, essere superiore a Euro 2.324,06;
Nel caso di fabbisogno superiore ai contributi disponibili il Comune concederà i contributi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste, riservandosi di intervenire, nel caso di disponibilità di bilancio, con propri fondi.
E’ fatta salva la priorità di cui al 4° comma dell’art. 1 del D.L. 25/02/2000, n. 32.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari al 100% o per altre situazioni di debolezza sociale, debitamente documentate, i limiti di reddito sono elevati per le fasce a) e b) del 25%.
In presenza di richiedenti, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che dovessero risultare morosi, il relativo contributo verrà erogato direttamente all’Ente Gestore e, nel caso in cui l’Ente Gestore sia il comune, il contributo verrà incamerato direttamente dal Comune.
Oppido Lucano, 31/01/2006
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(ing. Donato M. Ramunno)
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